Il giudizio di ottemperanza rappresenta uno strumento giuridico importante per i creditori che mirano a ricevere pagamenti dovuti dalla Pubblica Amministrazione, specialmente quando si trovano di fronte a sentenze, lodi arbitrali, o ordinanze che, nonostante siano state emesse, non sono state effettivamente messe in atto. Questa procedura si distingue come un’alternativa efficace ai più lunghi e complessi processi di pignoramento forzato, offrendo un percorso più diretto per il recupero dei crediti.
Ricorso per Giudizio di Ottemperanza
Per iniziare un giudizio di ottemperanza, è necessario soddisfare alcune condizioni fondamentali. Primo, deve esistere una sentenza o un provvedimento simile che non sia stato eseguito dalla Pubblica Amministrazione. Secondo, tale provvedimento deve essere definitivo, ovvero non deve essere soggetto a ulteriori appelli o contestazioni. Terzo, il provvedimento in questione non deve essere autoapplicativo, nel senso che la sua esecuzione non si esaurisce automaticamente con l’annullamento di un atto o una decisione precedente, ma richiede un’azione attiva da parte dell’amministrazione.
Le problematiche legate alle sentenze non definitive, che per legge sono comunque esecutive, sono state risolte con normative specifiche introdotte nel 2000, garantendo così che anche i creditori in queste situazioni possano fare affidamento su un meccanismo di tutela equiparabile a quello previsto per le sentenze definitive.
L’articolo 114 del Codice del processo amministrativo rappresenta un punto di svolta nella disciplina del giudizio di ottemperanza, introducendo importanti novità rispetto al passato e delineando con precisione il percorso e i poteri del giudice dell’esecuzione. Questo articolo segna un distacco significativo dalle regole precedentemente stabilite, in particolare quelle delineate dagli articoli 90 e 91 del Regolamento di procedura davanti al Consiglio di Stato, offrendo un quadro normativo rinnovato e più aderente alle esigenze di tutela giurisdizionale.
Una delle principali innovazioni introdotte riguarda l’eliminazione dell’obbligatorietà della diffida ad adempiere come condizione preliminare alla proposizione dell’azione di ottemperanza. In passato, infatti, era necessario che il creditore inviasse all’amministrazione inadempiente un atto di diffida, concedendo un termine di trenta giorni per l’adempimento, prima di poter avviare il procedimento giudiziario. L’articolo 114, invece, stabilisce che l’azione di ottemperanza può essere iniziata direttamente con la notifica del ricorso alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti coinvolte, senza la necessità di una diffida preliminare.
Inoltre, l’articolo 114 precisa che il termine di prescrizione per l’azione di ottemperanza è di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del lodo arbitrale. Questo estende significativamente il lasso di tempo a disposizione dei creditori per richiedere l’esecuzione di provvedimenti giudiziari.
Un’altra novità di rilievo è il cambiamento nella modalità di introduzione del giudizio di ottemperanza: non più una semplice domanda diretta al presidente del T.A.R. o del Consiglio di Stato, ma un vero e proprio ricorso amministrativo. Questo rafforza la natura giurisdizionale del procedimento e ne facilita l’accesso da parte dei soggetti interessati.
La riforma introdotta dall’articolo 114 del Codice del processo amministrativo segna un’evoluzione significativa nella modalità di avvio del giudizio di ottemperanza, superando la vecchia concezione normativa radicata nell’articolo 91 del Regolamento di procedura davanti al Consiglio di Stato (R.D. n. 642/1907). Questo cambiamento normativo trasforma il giudizio di ottemperanza da un procedimento quasi burocratico, intriso di formalità e avviato quasi automaticamente dall’ufficio giudiziario, in un processo dinamico e attivato direttamente dalla parte interessata.
Nell’ambito del vecchio sistema, il ricorso per l’ottemperanza di una sentenza prevedeva una serie di passaggi formali che iniziavano con il deposito del ricorso stesso, accompagnato dalla copia del giudicato, e non richiedeva la fissazione di un’udienza, poiché questa veniva stabilita d’ufficio. La procedura prevedeva che, una volta depositato il ricorso, la segreteria avvisasse l’amministrazione competente, che aveva a disposizione venti giorni per presentare eventuali osservazioni. Successivamente, il Presidente della sezione nominava il relatore e fissava la data dell’udienza, con la possibilità per le parti di richiedere la trattazione in pubblica udienza.
La novità introdotta dall’articolo 114 del Codice del processo amministrativo si distacca nettamente da questo schema, attribuendo alle parti la responsabilità di avviare il ricorso per giudizio di ottemperanza mediante la notifica del ricorso alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti coinvolte nel giudizio originario. Ciò implica un ruolo più attivo e una maggiore partecipazione dei soggetti interessati nel processo di esecuzione della sentenza.
Il ricorso deve essere accompagnato dalla copia autentica della sentenza per cui si richiede l’ottemperanza, nonché dalla prova del suo passaggio in giudicato, se necessario. Questo aspetto sottolinea l’importanza della documentazione supportiva nel processo di ottemperanza e la necessità per il ricorrente di fornire una base solida per la sua richiesta.
Inoltre, il nuovo articolo estende il termine per proporre il giudizio di ottemperanza a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza, ampliando così il tempo a disposizione dei creditori per richiedere l’esecuzione del provvedimento. Questa disposizione rappresenta un significativo allargamento del periodo entro il quale è possibile attivare il meccanismo di ottemperanza, offrendo maggiore flessibilità e protezione ai diritti riconosciuti da sentenze definitive.
Esempio di Ricorso per Giudizio di Ottemperanza
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI ______________
RICORSO PER IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA A GIUDICATO
Per
Il sig. ____________, C.F.______________, residente in _______________, rappresentato e difeso dall’avv. ____________ del Foro di _______, C.F. ________________ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in __________________, giusta procura speciale posta a calce del presente atto
Contro
_______________, in persona del _____________, con sede in ___________________
Per l’esecuzione
della sentenza n. ________, pubblicata in data _________, emessa dal ____di ____________nella persona del Giudice dott. _________, notificata il ____________ passata in giudicato il _______________;
PREMESSO
– che il _____di ____________, nel procedimento R.G.____________ tra il sig. _________________e ______________, ha emesso sentenza n.___________, pubblicata in data ______________, con cui, in accoglimento della domanda spiegata dal ricorrente, ha condannato “ __________”
– che la stessa è stata munita di formula esecutiva in data ____________ e notificata al ___________ in data ____________ e passata in giudicato in data;
che si sono verificati i presupposti necessari e sufficienti per l’esperibilità del giudizio di ottemperanza;
che, difatti, la sentenza è passata in giudicato, in quanto non più appellabile per decorrenza dei termini di impugnazione;
che, inoltre, sussiste l’inadempimento dell’amministrazione agli obblighi nascenti dalla sentenza.
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Tutto quanto sopra premesso, il sig. _____________, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,
RICORRE
all’Ill.mo T.A.R. affinché il medesimo voglia
a) ordinare l’ottemperanza al ____________ della sentenza suddetta, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione disponendo il pagamento di complessivi € __________________ oltre ad interessi secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore del ricorrente derivanti dalla disposizione di cui al D.L. 112/2008 art. 78 e succ. decreti di attuazione;
b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:
sentenza n. ___________ con formula esecutiva e passaggio in giudicato.
DICHIARAZIONE DI VALORE
Si dichiara che, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis D.P.R. n. 115/2002 e 3 successive modificazioni la presente procedura è esente da contributo unificato in quanto in materia di _________________
Salvis Juribus
___________, lì __________
Avv ______________