L’azienda ha il diritto di assegnare al lavoratore mansioni diverse da quelle indicate nel contratto di assunzione, ma solo se esse sono equivalenti al suo livello di inquadramento. Se, invece, l’azienda varia le mansioni assegnando al lavoratore mansioni di inquadramento inferiore, allora si parla di demansionamento.
L’articolo 2103 del codice civile vieta il demansionamento. L’azienda può cambiare le mansioni del lavoratore solo per assegnare mansioni dello stesso livello e categoria, in virtù del principio dello ius variandi. Non è consentito assegnare al lavoratore mansioni inferiori alla sua categoria.
In particolari situazioni, l’azienda potrebbe non essere in grado di adibire il lavoratore a mansioni analoghe o superiori nonostante desideri farlo. In tali casi, è prevista una deroga, ovvero un’eccezione al divieto di demansionamento menzionato in precedenza.
Il lavoratore ha la possibilità di richiedere il demansionamento volontario. L’articolo 2103, comma 6 del codice civile prevede che ciò possa avvenire in specifiche “sedi protette” come le direzioni territoriali del lavoro o le sedi dei sindacati.
In queste sedi, lavoratore e azienda possono stipulare un accordo per la modifica delle mansioni, il cambiamento del livello di inquadramento, della categoria e persino della retribuzione.
Modello Richiesta Demansionamento Volontario
Spett.le Società……
Io sottoscritto/a……………. dipendente presso questa azienda dal …………. in qualità di …………….
chiedo espressamente un cambio di mansioni compatibili con le mie subentrate esigenze di vita familiare e sociale.
Si suggeriscono compiti di…..
Confidando in un Vostro cortese riscontro, porgo
Cordiali saluti
Luogo e data……………….
Firma……………………….