Viene emessa autofattura da parte del destinatario della merce o del servizio, solo quando il cedente o il prestatore non è stabilito nel territorio nazionale (cioè quando l’operazione è posta in essere da un soggetto passivo residente all’estero, che non sia identificato direttamente in Italia) ovvero è esonerato dall’obbligo di emettere fatture o, infine, in caso di suo colpevole inadempimento.
Devono emettere autofattura
I soggetti che acquistano beni o servizi da un soggetto non residente, privo di stabile organizzazione o di rappresentante fiscale in Italia. La Fattura deve essere emessa anche per servizi non imponibili o esenti e deve essere annotata sia nel registro delle vendite sia nel registro degli acquisti.L’imponibile di queste operazioni non concorre alla formazione del volume d’affari
I soggetti che acquistano beni o servizi da produttori agricoli o ittici in regime di esonero.
Coloro che non ricevono fattura entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione
Le cooperative, consorzi e associazioni agricoli per conferimento di prodotti agricoli
L’Ente Mutualistico, per prestazioni medico – sanitarie effettuate dai medici convenzionati (Asl)
In via facoltativa, il committente per le prestazioni di servizi rese da collaboratori esterni che non abbiano altri rapporti soggetti ad Iva
Coloro che non ricevono fattura entro il mese successivo ad un acquisto intracomunitario, in questo caso l’autofattura dovrà indicare il numero identificativo della controparte estera.
Coloro che, a fronte di un acquisto intracomunitario, ricevono una fattura indicante un corrispettivo inferiore al reale.
Coloro che acquistano rottami, carta da macero (ex art. 74, comma 8).
Coloro che effettuano cessioni gratuite (omaggi), per ogni singola prestazione o mensilmente.
Coloro che effettuano autoconsumo.
Per un esempio è possibile vedere questo modello sul sito Lafattura.net.
L’autofattura è quindi uno strumento utile in molte situazioni.