Il precetto è un atto che il creditore deve notificare al debitore prima di avviare un’esecuzione forzata.
Se il creditore vuole quindi procedere all’espropriazione di beni del debitore, deve prima inviare l’atto di precetto.
L’atto di precetto viene notificato alla residenza del destinatario da un ufficiale giudiziario.
Il contenuto dell’atto di precetto è piuttosto semplice.
Si tratta di una diffida scritta da un avvocato in cui viene intimato al debitore di adembiere entro dieci giorni.
Una volta passato questo periodo di tempo, il creditore può procedere in via esecutiva.
Se il destinatario decide di non ritirare l’atto, questo si considera comunque notificato una volta terminata la giacenza, quindi dieci giorni dopo l’invio, della seconda raccomandata con cui viene avvisato che il primo tentativo di notifica non è riuscito.
Questa soluzione rappresenta quindi un errore, visto che non permette al debitore di verificare il contenuto dell’atto di precetto e di contestarlo.
L’atto di precetto è valido per novanta giorni.
Il pignoramento deve quindi avvenire in questo periodo di tempo.
Se il precetto è irregolare o è relativo a somme non dovute, il debitore può fare ricorso.
La procedura è spiegata più nel dettaglio in questa guida sull’opposizione a precetto su questo blog.
Il precetto è quindi uno strumento molto importante per i creditori.