L’aumento di capitale è l’incremento del capitale sociale di una società attraverso l’emissione di nuove azioni, o un aumento del valore nominale delle azioni esistenti. Esistono tre tipologie di aumento di capitale: gratuito, a pagamento e misto.
A titolo gratuito
Le società possono aumentare il proprio capitale sociale conferendo nello stesso parte delle riserve oppure mediante aumento del valore nominale delle azioni esistenti o anche mediante emissione di nuove azioni aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, da assegnarsi gratuitamente agli azionisti in proporzione alle azioni possedute.
L’operazione non produce effetti finanziari e avviene automaticamente senza che i singoli azionisti debbano impartire alcuna disposizione.
I diritti non sono negoziabili.
A pagamento
L’aumento di capitale a pagamento avviene ogni volta che una società intende ricorrere al mercato per finanziare proprie strategie di sviluppo, facendo ricorso non al capitale di credito bensì a quello di rischio (o capitale proprio). Questa forma di finanziamento avviene tramite l’emissione di nuove azioni/obbligazioni/warrant al valore nominale o, più frequentemente, richiedendo in aggiunta il pagamento di un sovrapprezzo (solitamente inferiore a quello di mercato del titolo).
Misto
Prevede una parte in forma gratuita e una parte a pagamento.
Diritto di opzione
Il diritto d’opzione è un buono rappresentativo delle facoltà, riconosciute ai detentori di azioni, di sottoscrivere un numero di titoli, ad aumento di capitale in corso, proporzionale alle azioni già detenute ed offre, quindi, al socio la possibilità di mantenere inalterata la sua posizione.
Al possessore delle azioni ante aumento di capitale si riconoscono tanti diritti quante sono le azioni possedute.
Durante il periodo inerente l’aumento di capitale, gli azionisti, che non desiderano sottoscrivere la nuova emissione, possono vendere i loro diritti in Borsa. Va specificato che i diritti invenduti alla scadenza del periodo di trattazione degli stessi, verranno scaricati d’ufficio a prezzo zero.
Vengono diffusi i termini relativi al periodo di negoziazione, unitamente ai termini e alle modalità relative all’operazione di aumento.
Successivamente all’aumento di capitale verrà definito un ulteriore periodo di trattazione dei diritti, comunemente definiti “inoptati”, per coloro che volessero acquistarli e partecipare all’aumento di capitale.
Frazionamento
Risulta essere l’incremento nel numero dei titoli azionari di una società che lascia invariato il valore della stessa.
Esempio
Una società (il cui capitale è rappresentato da 1.000 titoli quotati 20 € ciascuno) annuncia uno split di due a uno: questo significa che ogni titolo vecchio viene sostituito da due nuovi.Al termine dell’operazione esisteranno, quindi, 2.000 titoli, la cui quotazione di equilibrio sarà pari a 10 € (mantenendo invariato il controvalore complessivo del capitale sociale).
L’operazione non produce effetti finanziari e avviene automaticamente senza che i singoli azionisti debbano impartire alcuna disposizione.
Scissione (spin-off)
La scissione/spin-off è la divisione di una parte dei beni di un’azienda in una nuova entità giuridica.
I titoli di tale nuova entità sono distribuiti ai detentori delle quote azionarie della società originaria.
L’operazione non produce effetti finanziari e avviene automaticamente senza che i singoli azionisti debbano impartire alcuna disposizione.
Fusione e concambio
Successivamente alla pubblicazione di un avviso relativo alla notizia di fusione di una società per incorporazione in un’altra, (che ha conferito ai soci il diritto di recesso), la società incorporante comunica l’attribuzione per i soci non dissenzienti, di un concambio azionario a sostituzione delle azioni della incorporata nelle proprie a dei rapporti predefiniti e non prevedendo nessun tipo di conguaglio in denaro.
Recesso
A seguito di una delibera assunta in sede di assemblea straordinaria di cambiamento dell’oggetto o del tipo della società, o di trasferimento della sede sociale all’estero, è data ai soci dissenzienti (non intervenuti alla predetta assemblea) la possibilità di esercitare il diritto di recesso (art. 2437 C.C.) che si perfezionerà tramite consegna delle azioni, che verranno rimborsate ad un prezzo definito nell’avviso successivamente pubblicato (calcolato secondo il prezzo medio dell’ultimo semestre se le azioni sono quotate in borsa).
Gli azionisti dovranno inviare una dichiarazione di recesso direttamente alla società interessata (e in copia all’intermediario) entro un termine pari a 15 giorni di calendario dalla data di avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle pubbliche imprese.